DIRETTIVA FERITE DA PUNTA E DA TAGLIO NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO (DVR)

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Roma, 23 Aprile 2014

Direttiva ferite da punta e da taglio 

nel settore ospedaliero e sanitario (DVR)

 

 
 

Cari colleghi,

CAO NAZIONALE ed ANDI NAZIONALE hanno richiesto al Ministero della Salute - Direzione generale della Prevenzione Sanitaria un chiarimento in relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 19/02/2014 n. 19 che ha reso attiva la direttiva comunitaria 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, riguardante la prevenzione delle ferite da punta e da taglio nel settore ospedaliero e sanitario, aggiornando il D.Lgs. n.81/08 ed inserendovi norme specifiche (titolo X bis e artt. 286 bis e seguenti).

La risposta che è stata fornita evidenzia che:
"...l'obbligo della sorveglianza sanitaria è ristretto a "strutture o servizi sanitari del settore pubblico e privato in cui si svolgono attività e servizi sanitari sottoposti alla responsabilità organizzativa e decisionale del datore di lavoro".

"...Nel caso in cui l'attività sanitaria prestata nello studio odontoiatrico dal singolo professionista abilitato, con prevalenza del suo apporto professionale ed intellettuale rispetto alla disponibilità di beni strumentali, in assenza di complessità organizzative proprie di una struttura o di un servizio sanitario, tale luogo di lavoro, per definizione, risulta essere escluso dall'applicazione del titolo X-bis.

In tale specifica situazione trova applicazione nei confronti del professionista autonomo il solo articolo 21, del D.Lgs.81/08, che al comma 2 prevede la possibilità dell'effettuazione della sorveglianza sanitaria solamente in via facoltativa.

Nel caso in cui negli studi odontoiatrici con le caratteristiche sopra richiamate sia presente anche un collaboratore, la necessità o meno della effettuazione della sorveglianza sanitaria, quale misura di tutela della salute e della sicurezza del lavoratore non può che derivare dagli esiti della valutazione dei rischi,che deve essere effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a." 

"...l'art. 271 comma 4 prevede la possibilità di prescindere dall'effettuazione della sorveglianza sanitaria solo se i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tale misura non è necessaria."

Si conferma pertanto quanto già indicato nella precedente Comunicazione Sindacale del 25 Marzo 2014, che la scelta sulla attivazione della sorveglianza sanitaria è quindi strettamente correlata alla valutazione preliminare dei rischi che ogni datore di lavoro dovrà ulteriormente compiere nel proprio luogo di lavoro aggiornando in modo specifico il Documento di valutazione dei rischi (DVR).

In allegato, predisposti dalla segreteria sindacale nazionale ANDI, Vi inviamo nuovamente un file utile per l'aggiornamento del Documento valutazione dei rischi (DVR) standardizzato, che va ad integrare il DVR già esistente del vostro studio, la proposta di documento di informazione e del cartello di informazione per i lavoratori unitamente ad un power point di guida per la valutazione dei rischi dei taglienti.

Cordiali saluti

Il Presidente
Dott.ssa Sabrina Santaniello
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Il Segretario Sindacale
Dott. Carlo Ghirlanda
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