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sindacale
 
Roma, 25 Marzo 2014

Direttiva 2010/32/UE in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario

 

 
     

fondo4Cari colleghi

Il decreto legislativo 19/02/2014 n. 19 ha reso attiva,a partire da oggi 25 marzo, la direttiva comunitaria 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, riguardante la prevenzione delle ferite da punta e da taglio nel settore ospedaliero e sanitario,aggiornando il D.Lgs. n.81/08 ed inserendovi norme specifiche (titolo X bis e artt. 286 bis e seguenti) .

Entro 30 dalla data odierna ognuno di noi dovrà completare quanto previsto nella nuova norma:una grossolana interpretazione di tale decreto ha già portato qualcuno a diffondere notizie di "obbligo di nomina del medico competente" nello studio odontoiatrico per la sorveglianza sanitaria.

Dopo un attento esame della materia ANDI ritiene che il decreto legislativo 19/02/2014 n. 19 non determini un generico obbligo di sorveglianza sanitaria nello studio odontoiatrico, ma che tale eventuale misura sia  sempre e solamente conseguente alla valutazione,da parte del datore di lavoro di ogni singolo studio, del rischio concreto di ferite che possano derivare dalle attrezzature di lavoro e la conseguente potenziale trasmissione di infezione che derivi da agenti biologici.

Ai fini della scelta se procedere o meno alla nomina della sorveglianza sanitaria tramite medico competente è pertanto discriminante la valutazione preliminare effettuata dal DATORE di LAVORO  (art.286 quinquies – scarica il testo ),che dovrà stimare il rischio di ferite che possono derivare da uso inadeguato delle attrezzature usate nello svolgimento delle attività dello studio.

Il D.Lgs. 19/2014 (art. 286 ter /b ) definisce in modo puntuale gli strumenti  che possono generare rischio (scarica il testo )  e definisce le misure di prevenzione specifiche e generali di tutela (art.286 ter /c – quater – scarica il testo ).

Si badi bene che il datore di lavoro è l'unico responsabile delle misure di carattere generale a tutela del lavoratore: egli deve certificare di avere posto in essere tutto quanto richiesto dall'art 286-quater.

La sorveglianza sanitaria non è necessaria qualora la valutazione preliminare da parte del datore di lavoro, unitamente al suo successivo continuo e quotidiano controllo della assoluta applicazione, da parte di tutti i lavoratori, delle misure generali di tutela considerate in grado di prevenire il rischio di ferite, evidenzi come non concreto e possibile il rischio di ferita da taglio.

Nel caso in cui la preliminare valutazione del rischio da parte del datore di lavoro evidenzi l'impossibilità concreta di garantire le misure richieste nell'art.286-quater si impone (ma solo allora) l'obbligo della sorveglianza sanitaria (art. 286-sexies ).

Vi raccomandiamo pertanto  di compiere la scelta se accedere o meno alla sorveglianza sanitaria in base alla Vostra effettiva capacità di monitoraggio continuo della adozione delle misure di prevenzione da parte di tutti i lavoratori presenti nel Vs. studio, ricordandoVi quanto intende per "lavoratore" il D.lgs. 81/08 (art.2/a-scarica il testo ) e che è obbligatoria la formazione dei lavoratori (se non hai già provveduto chiama la segreteria di ANDI ROMA).

In allegato, predisposti dalla segreteria sindacale nazionale ANDI, Vi inviamo un file utile per l'aggiornamento del Documento valutazione dei rischi (DVR) standardizzato, che va ad integrare il DVR del vostro studio già esistente, la proposta di documento di informazione e del cartello di informazione per i lavoratori unitamente ad un power point di guida per la valutazione dei rischi dei taglienti.

Il Presidente
Dott.ssa Sabrina Santaniello
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Il Segretario Sindacale
Dott. Carlo Ghirlanda
firma-ghirlanda

 

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