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Roma, 25 Gennaio 2021

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NEWS SINDACALE

 
         
    Caro Socio,
nella prima newsletter del 2021 puntiamo l’attenzione su due importanti argomenti sindacali per affrontare il nuovo anno:

Il primo allegato riguarda il tutorial per trasmettere senza errori i dati al sistema tessera sanitaria secondo le nuove regole fiscali delle quali avevamo già dato ampia informazione nelle newsletter precedenti. Ti rammento che, per quanto riguarda i dati relativi all’anno fiscale 2020, questi andranno inviati entro l’8 febbraio 2021. L’agenzia delle entrate ha concesso 8 giorni di proroga sul termine inizialmente stabilito (31 gennaio) a causa delle criticità riscontrate nel sistema informatico.

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Inserimento dati STS

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Gli allegati n. 2, 3, 4 e 5 riguardano le novità fiscali 2021 in relazione alle risposte da parte dell’agenzia delle entrate a 2 interpelli fatti da Andi afferenti gli articoli 124 e 125 del decreto legge n. 34/2020 (decreto rilancio) riguardanti l’Iva agevolata per le cessioni di appositi beni necessari al contenimento ed alla gestione dell’emergenza sanitaria covid-19 ed il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di specifici dispositivi di protezione. Di seguito i commenti del Dottor Andrea Dili rilasciati ad Andi riguardo le risposte dell’agenzia delle entrate:

Commento alla risposta AE a interpello n. 585 del 14 dicembre 2020 "IVA agevolata sul noleggio dei beni per il contenimento e la gestione della pandemia": L’interpello afferisce alla disciplina introdotta dall’articolo 124 del decreto rilancio, che ha previsto la riduzione dell’aliquota IVA al 5% relativamente alle cessioni di una serie di beni necessari al contenimento e alla gestione della pandemia da COVID-19. Veniva inoltre disposto che per il solo periodo 19/05/2020 – 31/12/2020 la cessione dei medesimi beni avvenisse in regime di esenzione. Per l’individuazione dei suddetti beni va fatto riferimento all’elenco contenuto nella norma, tenendo presente che – come specificato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 25 ottobre 2020 n. 26/E – tale elenco va inteso come “tassativo”. La stessa Circolare ha precisato, infine, che l’agevolazione spetta indipendentemente dalle modalità di utilizzo dei beni acquistati. L’interpello affronta una questione particolarmente interessante: ovvero se l’agevolazione possa essere applicata non solo ai contratti di cessione dei suddetti beni (nel caso di specie trattasi di ventilatori, saturimetri e aspiratori) ma anche ai contratti di noleggio degli stessi. La risposta dell’Agenzia delle Entrate è positiva, precisando che ai sensi dell’applicazione dell’articolo 124 del decreto rilancio “l’imposta si applica con la stessa aliquota prevista per la cessione dei beni in commento, prodotti mediante «contratti d’opera, di appalto e simili», «locazione finanziaria, noleggio e simili»”. Di conseguenza anche i contratti di noleggio o locazione finanziaria dei beni necessari al contenimento e alla gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19 di cui all’articolo 124 del DL n. 34/2020 beneficeranno dell’aliquota agevolata al 5%.

Commento alla risposta AE a interpello n. 623 del 28 dicembre 2020 "IVA agevolata sul noleggio dei beni per il contenimento e la gestione della pandemia": Anche questo interpello si riferisce alla disciplina introdotta dall’articolo 124 del decreto rilancio, facendo riferimento, inoltre, anche al successivo articolo 125. Il primo quesito posto dal contribuente istante si riferisce alla possibilità di applicare l’IVA agevolata di cui all’articolo 124 del decreto rilancio alla cessione di “apparecchi di sanificazione da virus e batteri presenti nel cavo orale, destinati all’attività odontoiatrica e domiciliare (…) particolarmente indicati per contenere la possibile diffusione epidemiologica da COVID-19”. L’istante, inoltre, precisa che la tecnologia che ne consente il funzionamento “si fonda sulla diffusione all’interno del cavo orale, durante l’esecuzione delle prestazioni terapeutiche, delle cure odontoiatriche e in uso domiciliare, di una miscela di acqua e ozono che elimina in pochi secondi, virus e batteri, azzerando o limitando la diffusione aerobica del Coronavirus”. In questo caso la risposta del’Agenzia delle Entrate è negativa, sulla base del principio, sopra ricordato, della tassatività dell’elencazione dei beni contenuta nell’articolo 124 del decreto rilancio. In merito viene ricordato che nella circolare dell’Agenzia delle Dogane del 30 maggio 2020 n. 12/D, che ha individuato i codici di classificazione doganale delle merci oggetto dell’agevolazione, sono si “espressamente indicati i sistemi di aspirazione; umidificatori;...; aspiratore elettrico” ma ad essi non possono essere ricondotte le apparecchiature in esame. In particolare, secondo l’Agenzia delle Entrate tali beni “sono destinati all’attività clinico-chirurgica-odontoiatrica e domiciliare per la sanificazione da virus e batteri presenti nel cavo orale, grazie alla diffusione all’interno del cavo orale di una miscela di acqua ed ozono” e, in quanto tali, “possono ridurre la carica batterica e virale presente nel cavo orale, ma non sono strettamente finalizzati al contrasto dell’epidemia di COVID19”. Il secondo quesito posto dal contribuente istante afferisce alla possibilità che i summenzionati dispositivi (apparecchi di sanificazione da virus e batteri presenti nel cavo orale, destinati all’attività odontoiatrica e domiciliare) possano essere definiti quali DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), generando, conseguentemente, il diritto dell’acquirente di beneficiare del credito d’imposta contemplato dall’articolo 125 del decreto rilancio. Anche in questo caso la risposta dell’Agenzia delle Entrate è negativa, sulla base della constatazione che i beni in oggetto, sebbene possano contribuire alla limitazione della diffusione del Covid-19, non siano destinati né alla sanificazione degli ambienti né a quella della strumentazione medica utilizzata.

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Circolare AE su decreto Rilancio

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pdf icon Per leggere l'Allegato 3
Circolare su credito di imposta

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pdf icon Per leggere l'Allegato 4
Risposta AE n. 585

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Risposta AE n. 623

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Cordiali saluti

 

Dott.ssa Sabrina Santaniello 
Presidente ANDI Roma 
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Dott. Antonio Lapi 
Segretario Sindacale ANDI Roma 
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