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Roma, 10 Febbraio 2022

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    Caro Socio,

Ti inoltriamo 2 comunicazioni pervenute da Andi Nazionale riguardante le modifiche normative sull'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria e l'ordinanza del tribunale di Sassari sulla sospensione delle graduatorie degli specialisti ambulatoriali.

INVIO DEI DATI AL STS

Anche per il 2022 l’invio delle spese sanitarie tramite il sistema Tessera sanitaria (Sts) avverrà su base semestrale. Rinviato al 2023 l’obbligo di trasmettere con flussi mensili. Anche per l’anno 2022 la scadenza mensile dell’invio dei dati introdotta dal Dm 19 ottobre 2020 viene, dunque, mantenuta semestrale. Le spese relative al primo semestre 2022 dovranno essere inviate al sistema Ts entro il 30 settembre 2022. La proroga riguarda tutti i soggetti obbligati alla trasmissione delle spese sanitarie. Rimane ferma la regola per cui la scadenza dell’adempimento è legata alla data del pagamento e non alla data del documento fiscale. Per le spese sostenute entro il 2021 e trasmesse entro l’8 febbraio 2022 al sistema Tessera sanitaria il termine per la trasmissione di eventuali correzioni dei dati è fissato al prossimo 15 febbraio e ciascun cittadino potrà esercitare l’opposizione – sempre che non l’abbia già espressa al professionista che ha eseguito la prestazione – dal 16 febbraio al 15 marzo 2022. Per le spese 2022 da inviare a gennaio 2023 valgono invece (al momento) i termini ordinari. Occorre la massima attenzione perché l’omessa, tardiva o errata trasmissione di dati al sistema TS è sanzionata con 100 euro per ogni comunicazione con un massimo di 50mila euro (è escluso il cumulo giuridico). La sanzione è ridotta a 1/3 con un massimo di 20mila euro nel caso la comunicazione sia trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza. L’errata trasmissione non viene sanzionata nel caso l’errore sia corretto entro 5 giorni dalla scadenza o entro 5 giorni dal ricevimento della segnalazione da parte dell’agenzia delle Entrate. Per le spese sostenute nel 2023, salvo altre proroghe, l’invio dovrà essere eseguito ogni mese, entro il mese successivo a quello della spesa.

RICORSO PER LA SOSPENSIONE
DELLE GRADUATORIE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI

Ti informiamo che il Tribunale di Sassari ha accolto il ricorso d’urgenza proposto da un odontoiatra volto a sospendere le graduatorie provvisorie degli specialisti ambulatoriali pubblicate dalla ATS Sardegna, che l’avevano escluso per l’asserita carenza del diploma di specializzazione. Il Tribunale ha accolto il ricorso cautelare, ritenendo che il requisito della specializzazione per l’Odontoiatria ambulatoriale non è necessario, in quanto la laurea in Odontoiatria è già specialistica. Il titolo dei laureati in Odontoiatria e protesi dentaria “assorbe”, infatti, quello di specializzazione in Odontoiatria richiesto ai laureati in Medicina e Chirurgia. I laureati in Odontoiatria e protesi dentaria possono conseguire ulteriori specializzazioni in area odontoiatrica, che però non integrano il requisito richiesto per l’accesso alle graduatorie, ove il bando richieda soltanto la specializzazione in Odontoiatria. Ed invero, la legge 24 luglio 1985 n. 409, recependo pregresse direttive comunitarie, ha introdotto in Italia il Corso di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria, al termine del quale i laureati sono abilitati, previo superamento dell'esame di Stato ed iscrizione nell'apposito Albo professionale, ad esercitare la professione di odontoiatra anche senza specifiche specializzazioni; ciò a differenza di quanto avviene per i laureati in Medicina e Chirurgia che possono esercitarla a condizione che siano in possesso di una specializzazione in campo odontoiatrico. Se la laurea in Odontoiatria non fosse considerata già specialistica ne deriverebbe un’ingiusta esclusione ab ovo dei laureati in Odontoiatria dalle relative graduatorie, atteso che nessuna scuola di specializzazione in Odontoiatria e protesi dentaria potrebbe ammettere a partecipare ai suoi corsi chi è già in possesso di un diploma identico a quello conseguibile. Si evidenzia che il provvedimento allegato non è definitivo, essendo un provvedimento cautelare, per cui potrebbe essere revocato o modificato anche con la sentenza definitiva. Trattandosi, inoltre, di un provvedimento emesso in sede civile lo stesso fa stato solo tra le parti e non ha valore erga omnes, pur essendo un precedente molto interessante per la categoria. Troverai di seguito l'Ordinanza del Tribunale di Sassari.


pdf icon Ordinanza del Tribunale
di Sassari 
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Cordiali saluti

 

Dott.ssa Sabrina Santaniello 
Presidente ANDI Roma 
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Dott. Antonio Lapi 
Segretario Sindacale ANDI Roma 
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