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Caro Socio, per Tua opportuna conoscenza, Ti inviamo gli aggiornamenti sindacali degli ultimi mesi. Informativa dell'Agenzia delle Entrate In allegato troverai 2 provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate riguardanti la tracciabilità degli oneri detraibili ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a decorrere dall'anno di imposta 2020. Gli odontoiatri devono trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria tutte le fatture emesse ad eccezione di quelle relativamente alle quali il paziente ha espresso il diniego, indicando se la spesa sia stata sostenuta con strumenti tracciabili o meno. Il STS trasferirà all'Agenzia delle Entrate esclusivamente quelli relativi alle spese sostenute con strumenti tracciabili. Se una fattura pagata con strumento non tracciabile venisse inviata al STS con l'indicazione errata che è stata pagata con strumento tracciabile, incorrerà nella sanzione, prevista per omessa, tardiva o errata trasmissione telematica dei dati, pari ad euro 100,00 per ogni comunicazione con un massimo di euro 50.000,00, senza possibilità di avvalersi del cumulo giuridico. Nessuna sanzione è prevista nel caso di trasmissione errata e successiva correzione entro 5 giorni dalla scadenza. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta ad un terzo, con un massimo di euro 20.000,00. Clicca qui per leggere l'allegato 1 Clicca qui per leggere l'allegato 2 Approvate le nuove disposizioni attuative della direttiva europea 2013/59 EURATOM Il 13 agosto 2020 è comparsa nella Gazzetta Ufficiale l’attuazione della direttiva 2013/59 Euratom riguardante le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. diversamente dal testo della bozza ministeriale proposto il 5 febbraio 2020, queste norme confermano all’odontoiatra la piena legittimità di intervento autonomo per le indagini strumentali radiologiche senza la necessità di presenza di un radiologo. Viene individuata la netta differenza tra esercente e responsabile dell’impianto radiologico, figure che l’odontoiatra può ricoprire contemporaneamente. Nello studio dentistico tradizionale l’autorizzazione è rilasciata al titolare che essendo esercente e al contempo responsabile dell’impianto radiologico (RIR) non prevede limitazioni al tipo di impianti di radiologia utilizzati. il titolare può cedere il ruolo di responsabile dell’impianto radiologico ad uno specialista in radiologia ed anche qui non ci sarebbero limitazioni. Se il R.I.R.viene ricoperto da un altro odontoiatra, in questo caso sarà possibile esclusivamente l’utilizzo di apparecchiature di potenza inferiore ai 70 kV. Nel caso di una Srl, l’autorizzazione viene rilasciata alla società. In questo caso l’esercente è il legale rappresentante che può essere un odontoiatra (ed in questo caso non avrà alcuna limitazione), oppure non un odontoiatra (a questo punto si verificheranno 2 situazioni: 1) dovrà dotarsi di uno specialista in radiologia per non avere limitazioni, 2)potrà nominare un odontoiatra che avrà limitazioni nell’utilizzo di apparecchiature di potenza inferiore a 70 kV. Clicca qui per leggere l'allegato 3 Autorizzazioni sanitarie studi odontoiatrici La conferenza Stato Regioni il 9 giugno 2016 ha emanato un’intesa per uniformare la normativa riguardante i requisiti per le autorizzazioni all’apertura e all’esercizio delle strutture sanitarie. Andi ha impugnato l’intesa ritenendo che i criteri imposti fossero vessatori per la categoria. Il consiglio di Stato si è espresso sulla valenza giuridica dell’intesa della conferenza Stato Regioni confermando che non ha valore giuridico perché è un atto preparatorio privo di autonomia giuridica. In altre parole, le regioni possono solo recepire i principi mediante un atto legislativo del consiglio regionale e non saranno validi gli altri atti (delibera di giunta, delibera di commissari, ecc.). Clicca qui per leggere l'allegato 4 Rifiuti Nel 2021 cambierà la definizione di rifiuto urbano: non ci saranno più i rifiuti assimilabili agli urbani ma verranno esclusivamente distinti in rifiuti urbani e rifiuti speciali. Uno studio odontoiatrico produce tre tipologie di rifiuti pericolosi che vengono smaltiti con contratto stipulato con una ditta di rifiuti speciali. Gli altri rifiuti sono non pericolosi e vengono indicati come rifiuti assimilabili agli urbani e pertanto dovranno essere nominati come "rifiuti urbani" Da notare che i rifiuti non domestici conferiti a strutture al di fuori del servizio pubblico potrebbero essere soggetti a cambiamento: 1) esonero totale 2) esonero della parte variabile della tariffa Clicca qui per leggere l'allegato 5 Impianti elettrici: iscrizione al servizio CIVA (certificazione e verifiche impianti e apparecchi) dell’Inail La legge 8/2020 impone l’utilizzo del servizio informatico CIVA dell’Inail per trasmettere le informazioni inerenti agli impianti elettrici di messa terra. Il servizio CIVA, può essere utilizzato sia per le nuove denunce della messa a terra dei nuovi impianti, sia per comunicare l’ente che effettuerà le verifiche nei casi di impianti già esistenti. Clicca qui per leggere l'allegato 6
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